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IMU – Imposta Municipale

IMU – Imposta Municipale

Imu Imposta municipale
L’IMU, o Imposta Municipale Propria, è un tributo istituito nel 2011 dal governo Monti attraverso la manovra Salva-Italia. Questa imposta è applicata a livello comunale e gravata sul possesso di beni immobiliari. La sua entrata in vigore è avvenuta a partire da gennaio 2012, con la particolarità che fino al 2013 interessava anche l’abitazione principale. Nel periodo dal 2011 al 2020, la normativa relativa all’IMU ha subito varie modifiche, inclusa l’ultima con la Legge di Bilancio 2020, che ha portato all’assorbimento della TASI, essenzialmente unificando quest’ultima all’IMU.

Chi deve pagare l’IMU?

La tassa IMU deve essere pagata da coloro che possiedono i seguenti tipi di immobili:

  1. Fabbricati diversi dall’abitazione principale, cioè quelli in cui non risiede la residenza anagrafica e la dimora fisica.
  2. Abitazioni principali di lusso, che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9 secondo la classificazione catastale.
  3. Aree fabbricabili.
  4. Terreni agricoli.

Chi Deve Pagare l'IMU: Requisiti e Obblighi

L’obbligo dell’IMU coinvolge i seguenti soggetti:

  • I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni.
  • I titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
  • Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma solo nel caso di abitazione “di lusso.”
  • I concessionari nel caso di concessione di aree demaniali.
  • I locatari per gli immobili, compresi quelli in costruzione o in fase di costruzione, ottenuti tramite locazione finanziaria.

Calcolo dell'Importo dell'IMU: Quanto Deve Essere Pagato?

Per calcolare l’IMU, i contribuenti residenti in Thailandia possono rivolgersi alla sede CAF Sinalp a Bangkok o ad un CAF italiano. La nostra sede è a disposizione di chiumque 24/24, inclusi i giorni festivi, per fornire chiarimenti ed effettuare calcoli.

Nel caso degli immobili diversi dall’abitazione principale, la base imponibile, determinata dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per l’aliquota ordinaria, è aumentata dal 7,6 all’8,6 per mille, con possibilità di variazione da parte dei Comuni in determinate condizioni.

Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), l’aliquota ordinaria è passata dal 4 al 5 per mille a causa della Legge di Bilancio 2020, anch’essa soggetta a regolamentazione comunale, che può aumentarla di un punto millesimale o ridurla fino all’azzeramento, a discrezione del consiglio comunale.

La detrazione fissa di 200 euro rimane confermata per le abitazioni principali non esenti.

Come può essere pagato l’IMU?

L’IMU può essere pagata attraverso il Modello F24 in due rate, ciascuna pari al 50% dell’imposta annua, oppure in un’unica rata del 100%. Se il contribuente opta per il supporto del CAF SINALP, un operatore lo assisterà nel calcolo dell’imposta.

Alla fine del processo, l’operatore rilascerà un Modello F24 già compilato con l’importo da versare. L’importo dell’imposta sarà calcolato in base al periodo di possesso effettivo dell’immobile nell’arco dei 12 mesi. In altre parole, se l’immobile è stato posseduto per soli 10 mesi, l’imposta sarà calibrata su un periodo di 10 mesi anziché 12.

Quando si paga l’IMU?

Scadenze per il pagamento dell’IMU: Prima rata (acconto) entro il 16 giugno. Seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre.

  • In caso di coincidenza di queste date con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza si sposterà al primo giorno lavorativo disponibile.

Modalità di pagamento: Per chi opta per il pagamento in un’unica rata, l’IMU deve essere versata entro il 16 giugno.

Chi è esente dal pagare l’IMU?

Dal 1° gennaio 2014, le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze sono esentate dall’IMU. Quindi, l’IMU è ancora dovuta solo per le abitazioni principali categorizzate come “di lusso,” ovvero A/1, A/8 e A/9.

Un’abitazione principale è un luogo in cui il proprietario vive e risiede ufficialmente. Se uno di questi due requisiti manca, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile viene considerato come una seconda casa e soggetto all’IMU.

La sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale ha esteso l’esenzione dall’IMU a tutte le coppie coniugate o unite civilmente che risiedono in due abitazioni principali separate, abolendo la restrizione legata al nucleo familiare.

Le pertinenze dell’abitazione principale comprendono solo le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con un massimo di una unità pertinenziale per ciascuna categoria. Ad esempio, se si hanno due pertinenze classificate come C/2, solo una di esse sarà esente dall’IMU.

Inoltre, ci sono ulteriori situazioni in cui non è richiesto il pagamento dell’IMU:

  1. Le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, se utilizzate come abitazioni principali dai soci assegnatari, insieme alle relative pertinenze.

  2. Gli alloggi a destinazione sociale.

  3. La casa coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  4. L’unico immobile non affittato posseduto dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia. In questi casi, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

  5. Un’unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), purché siano già pensionati nei loro paesi di residenza, sia a titolo di proprietà che di usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso in Italia.

Inoltre, a partire dal 2016, i terreni agricoli situati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 sono esenti dall’IMU. Inoltre, sono esenti dall’IMU:

  1. I terreni agricoli posseduti e coltivati direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro posizione.

  2. I terreni agricoli situati nei Comuni delle isole minori elencate nell’allegato A della legge 448 del 2001.

  3. I terreni agricoli con destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Ti serve aiuto?

Se ti serve aiuto in questa sezione contatta lo staff Sinalp per chiedere informazioni al riguardo,
24/24, giorni festivi compresi.
Il tecnico caf o il presidente risponderanno a tutte le tue domande.

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